Tutela Patrimonio

In ambito patrimoniale le polizze vita costituiscono una delle soluzioni più utilizzate e apprezzate da parte degli investitori, per i vantaggi che consentono di ottenere prevalentemente in ambito fiscale e successorio, ma anche da parte del mondo della distribuzione finanziario-assicurativa, per gli interessanti rendimenti che producono. Per caratteristiche che le contraddistinguono, le polizze vita possono realizzare diverse finalità: previdenziale, assicurativa, protettiva, di investimento, fiscale, giuridica o successoria.

COSA SONO LE POLIZZE VITA E COME SI DISTINGUONO

Le polizza vita sono disciplinate sotto il profilo civilistico dall’art. 1882 del codice civile che le inquadra come contratti tra un soggetto assicuratore e uno o più soggetti contraenti. Dietro pagamento di un premio da parte del contraente, l’impresa di assicurazione si obbliga a pagare a un beneficiario indicato (anche un soggetto diverso dal contraente medesimo come per esempio una fiduciaria e un trust) un capitale o una rendita, in dipendenza di un evento attinente alla vita umana: decesso dell’assicurato o raggiungimento di una determinata età. Tali negozi giuridici sono, altresì, regolati dal Codice delle assicurazioni private che li classifica in sei categorie (rami dal I al VI). Tra queste, le polizze di ramo I e ramo III sono quelle di maggiore interesse nell’ambito della pianificazione patrimoniale.

Le polizze di ramo I possono essere suddivise in due comparti: uno di tipo più tradizionale comprendente coperture di natura assicurativa per il caso di morte; l’altro a contenuto più finanziario, consistente nel fare confluire i premi in un apposito fondo interno a gestione speciale (di natura collettiva) e separato dalle altre attività della compagnia di assicurazione (gestioni separate) il cui rendimento dipenderà dalla rivalutazione annua del capitale (o della rendita) assicurato.

Le polizze di ramo III (in specie le unit linked), invece, sono prevalentemente impiegate in un’ottica di pianificazione personalizzata in ambito patrimoniale e successorio per motivazioni di varia natura, molte delle quali proprie anche delle polizze di ramo I, tra le quali: ottimizzazione fiscale (differimento del capital gain sino al momento del riscatto o del decesso, e successoria, (esenzione dall’imposta di successione); protezione di fronte a ipotesi di aggressione del patrimonio; opportunità in termini di potenziale remunerazione per i sottoscrittori; possibilità per le compagnie assicurative di scaricare sui sottoscrittori parte dei rischi finanziari e, quindi, ottenere un minore impatto dalle norme previste da Solvency II che comportano per le compagnie maggiori accantonamenti di capitale. Mentre nel ramo I il rischio è totalmente a carico dell’assicuratore, consolidando ogni anno il risultato ottenuto, nelle polizze di ramo III (in specie, unit linked anche non garantite) il rischio finanziario è prevalentemente a carico dell’investitore. Non esiste, pertanto, garanzia di restituzione o protezione del capitale, a eccezione di quella costituita dalla copertura del rischio morte o demografico dell’assicurato, fissato come valore di default medio nell’ordine dell’1%.

Per questi motivi, logiche di natura prevalentemente commerciale, hanno consentito ai distributori di questi prodotti, a matrice finanziario-assicurativa, di offrire sul mercato una nuova tipologia di contratti, le multiramo, strutturati in modo tale da prevedere l’abbinamento tra polizze di ramo I e ramo III attraverso la creazione di due differenti unità di conto su attività sottostanti: comparto relativo gestione separata di ramo I (da un minimo del 5% a un massimo del 30%, a capitale garantito) e fondi esterni e/o interni di ramo III (da un minimo del 70% a un massimo del 95%) senza nessuna copertura al di fuori di quella prevista per il rischio demografico.

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La protezione del patrimonio offerta dalle polizze vita In generale, la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita produce un importante effetto connesso all’impignorabilità e insequestrabilità (art. 1923, c.c.) delle somme dovute dall’assicuratore al contraente, in virtù della connotazione previdenziale che le contraddistingue. Solamente riguardo ai premi pagati, e non alle somme assicurate, sono consentite a creditori ed eredi le tutele dei loro diritti previste dal nostro ordinamento: azioni revocatorie da una parte e quelle dirette alla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni dall’altra.
In questo scenario Pro Finance si distingue a livello Nazionale per le collaborazioni con istituti che vantano un estrema solidità patrimoniale. Al 31.12.2022 il grado di copertura del livello minimo del margine di solvibilità complessivo delle nostre compagnie partner era di ben il 316,7%.

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